[1]dei documenti 1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti e' autorizzato a condurre: a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato o di una carta internazionale di idoneita' in cui si attesta che egli e' in possesso del corrispondente permesso nazionale di condurre;

[2]b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a.) sia desumibile che egli e' autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese. 2 Il certificato e la carta internazionale di idoneita' devono essere compilati conformemente al modello annesso alla risoluzione No 14 del Gruppo di lavoro per la navigazione interna della Commissione economica europea (CEE), come riprodotto nell'allegato 4.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art72 · fonte su Normattiva