transitorie 1 La segnalazione della via navigabile sinora in vigore, se non corrisponde a quella riprodotta nell'allegato 3, deve essere sostituita entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, i segnali esistenti conservano il loro significato; questi saranno sostituiti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero assumere un altro significato. 2 Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, tutti i natanti dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute all'articolo 74.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art78 · fonte su Normattiva