[1]CONVENZIONE fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano

[2]Il Governo della Repubblica italiana, e il Consiglio federale svizzero, qui di seguito denominati Stati contraenti, nell'intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all'evoluzione del traffico e della tecnica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Principi 1 La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e' libera subordinatamente all'osservanza delle norme contenute nella presente Convenzione e nel Regolamento annesso. 2 Sulle acque di entrambi i laghi non e' obbligatorio esporre bandiere nazionali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art1 · fonte su Normattiva