All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478 milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;190~art3 · fonte su Normattiva