Parti Contraenti approfondiranno la loro collaborazione nel quadro delle organizzazioni internazionali, soprattutto di quelle europee. Nei limiti delle loro possibilita', esse si aiuteranno per sviluppare la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni internazionali, di cui e' membro soltanto una delle due Parti.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
