Parti Contraenti approfondiranno la loro collaborazione nel quadro delle organizzazioni internazionali, soprattutto di quelle europee. Nei limiti delle loro possibilita', esse si aiuteranno per sviluppare la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni internazionali, di cui e' membro soltanto una delle due Parti.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art11 · fonte su Normattiva