[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare la Convenzione, europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1940~art1 · fonte del testo