1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, dell asede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
- a)detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed econoiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
- b)se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c)se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
- d)se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, ovvero non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
