INTERNAZIONALE 1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
