1. Ciascuno Stato Parte puo' nominare, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, fino a due candidati in possesso delle qualita' e dei requisiti di cui all'art. 5. Nel presentare le candidature verranno fornite informazioni dettagliate circa le qualifiche dei candidati. 2.

  • a)I candidati saranno cittadini di Stati Parti del presente Protocollo;
  • b)se vengono avanzate due candidature, almeno una delle persone nominate deve essere cittadino dello Stato Parte che li nomina;
  • c)non possono essere nominati come candidati due persone dello stesso Stato Parte;
  • d)prima di nominare un cittadino di un altro Stato Parte, uno Stato Parte deve cercare e ottenere il consenso di quello Stato. 3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parti durante la quale si terranno le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviera' una lettera agli Stati Parti invitandoli a sottoporre le candidature entro tre mesi. Il Segretario generale sottopone la lista, in ordine alfabetico, di tutte le persone nominate, indicando gli Stati Parti che hanno proposto le candidature.

Testo vigente dal 19 novembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art6 · fonte su Normattiva