1. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra Parte l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione del presente accordo, che entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica. 2. Il presente accordo sostituira', a partire dalla sua entrata in vigore, l'accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile del 6 settembre 1958.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art23 · fonte su Normattiva