[1]Rimborso o assegnazione forzata di QUOTE

[2](1) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio e' consentito previo consenso del Socio interessato. (2) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio, in assenza del consenso dello stesso, e' consentito nei seguenti casi:

  • a)il patrimonio del Socio e' oggetto di una procedura di insolvenza ovvero l'istanza di apertura della procedura di insolvenza e' stata respinta per insufficienza di attivo;
  • b)la QUOTA/E del Socio e'/sono oggetto di una procedura di esecuzione forzata, a condizione che detta procedura non sia stata sospesa entro un termine di 3 mesi e/o che la QUOTA/E non sia/siano stata/e liquidata/e entro tale termine;
  • c)il Socio e' venuto meno agli obblighi fondamentali previsti dal presente Statuto o da altri regolamenti relativi alla Societa', incluso il caso in cui il Socio abbia accumulato un ritardo superiore ai tre anni nei conferimenti in denaro o in natura. Nei casi elencati sopra, il Socio interessato non ha diritto di voto in merito alla decisione di rimborso e i suoi voti non verranno presi in considerazione nel determinare la maggioranza raggiunta. Egli e' nondimeno autorizzato ad assistere alla riunione dell'Assemblea relativa al suo caso e ha il diritto di giustificarsi prima che l'Assemblea deliberi in merito al rimborso o all'assegnazione. (3) In caso di rimborso, il Socio interessato riceve dalla Societa' un corrispettivo pari al valore nominale delle proprie QUOTE. Nei casi 2.a) e 2.b), un potenziale acquirente non diventa Socio, ma riceve un corrispettivo pari al valore nominale delle relative QUOTE. (4) L'Assemblea puo' decidere, a maggioranza qualificata, che le QUOTE vengano assegnate, piuttosto che rimborsate:
  • a)ad uno o piu' Soci rimanenti che abbiano manifestato la volonta' di rilevare le stesse, oltre alle QUOTE gia' in loro possesso oppure
  • b)ad un nuovo Socio, ai sensi dell'articolo 25 (1) dietro pagamento di un corrispettivo di pari importo, come previsto al precedente comma 3. Cio' e' possibile anche rimborsando una parte della/e QUOTA/E e assegnando l'altra parte. Il corrispettivo viene versato dai Soci ai quali sono assegnate le QUOTE o parti di esse. (5) La validita' del rimborso o della assegnazione non e' subordinata all'esecuzione del pagamento del corrispettivo. (6) Qualunque decisione relativa al rimborso o all'assegnazione di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all'atto della registrazione della delibera dell'Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art26 · fonte su Normattiva