Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 29 ottobre 2016

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21352/2025

    25 luglio 2025
    • IMPUGNAZIONI CIVILI
    • CASSAZIONE (RICORSO PER)

    In tema di giudizio di cassazione, ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione ex art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.

    Art. 1 · Art. 378 c.p.c. · Art. 379 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2016-10-25;197~art1 · fonte su Normattiva