Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~art4 · fonte su Normattiva