TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA DI SERVIZI AEREI DI LINEA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, qui di seguito denominate, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, desiderando stipulare un Accordo allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due paesi in base al principio della reciprocita', hanno concordato guanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo, tranne nel caso in cui diversamente previsto nel contesto:
- a)il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, e comprende gli Allegati adottati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 (a) della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti siano entrati in vigore, ovvero siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti
- b)il termine "Autorita' Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; nel caso della Repubblica di Slovenia, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, Autorita' dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere tutte le funzioni a cui il presente Accordo si riferisce;
- c)il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia che sia stata designata ed autorizzata, ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo;
- d)il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 2 della Convenzione;
- e)i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea". e "scalo a scopi non commerciali" hanno il significato loro assegnato all'Articolo 96 della Convenzione;
- f)il termine "tariffa" indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merce, come pure le condizioni a cui tali prezzi si applicano, comprese le commissioni ed altre remunerazioni aggiuntive per l'agenzia o per la vendita dei documenti di trasporto, ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni relative al trasporto della posta. 2. L'Allegato forma parte integrante del presente Accordo. Tutti i riferimenti all'Accordo comprenderanno l'Allegato, tranne nel caso in cui sia stato esplicitamente concordato in altro modo.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
