E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un artista dello spettacolo o uno sportivo ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il soggiorno in detto primo Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199~convenzione-art17 · fonte su Normattiva