ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale e quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
