Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Testo vigente dal 17 dicembre 2015
