Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni
Art. 7 (Protocollo)
[1]Ricevibilita'
[2]1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
- a)la comunicazione e' anonima;
- b)la comunicazione non e' presentata per iscritto;
- c)la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
- d)la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata o e' esaminata in virtu' di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione;
- e)non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso e' irragionevolmente lungo o e' improbabile che apporti un'effettiva riparazione;
- f)la comunicazione e' manifestamente infondata o e' insufficientemente motivata;
- g)i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data;
- h)la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.
Testo vigente dal 17 dicembre 2015
