[1]Fissazione delle tariffe

[2]1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e corretta concorrenza. 2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Se le autorita' competenti di ciascuna delle parti dovessero ritenere che un qualsiasi prezzo non sia coerente con le considerazioni esposte nel presente articolo, ne danno comunicazione appropriata alle autorita' competenti dell'altra parte in questione e possono chiedere consultazioni con tali autorita'. Le consultazioni tra le autorita' competenti possono riguardare questioni quali il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi. Tali consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art25 · fonte su Normattiva