[1]Osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari

[2]1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di aeromobili impegnati in attivita' di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili, devono essere osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una delle parti. 2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di passeggeri, equipaggi o merci imbarcati su aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservate da, o per il loro conto, i suddetti passeggeri, equipaggi o merci, dei vettori aerei dell'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una delle parti.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art6 · fonte su Normattiva