[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di «Littoria» in provincia di Roma, con le seguenti modificazioni:

[8]All'art. 5 e' sostituito il seguente: «Il bilancio del comune di Littoria sara', occorrendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, a carico dell'Opera nazionale combattenti».

[9]L'art. 7 e' soppresso.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1932 - Anno XI

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Jung.

[14]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo vigente dal 17 febbraio 1933

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urn:nir:stato:legge:1932-12-27;1992~art1 · fonte del testo