[1]Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 1 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-01-14;2~protocollo-art3 · fonte su Normattiva