1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' (diversa da una societa' di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi; (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, e da titoli e strumenti finanziari a queste assimilati, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, compresi gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nei casi in cui l'apporto non sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. Il termine include altresi' qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una societa'. 4. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.

Testo vigente dal 24 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2~convenzione-art11 · fonte su Normattiva