1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo e' un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o pellicole o registrazioni usate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 5. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Testo vigente dal 24 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2~convenzione-art13 · fonte su Normattiva