Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~approvazione-art1 · fonte su Normattiva