1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonche' dai beni mobili relativi al loro esercizio e' imponibile nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art23 · fonte su Normattiva