[1]Allegato

[2]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI.

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

[5]Soggetti

[6]1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente puo' assoggettare ad imposizione: (a) i propri residenti (definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti); e (b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano: (a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione), e 25 (Procedura amichevole); e (b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, ne' possiedono lo status di immigrante in, detto Stato.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art1 · fonte su Normattiva