Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che impedisca all'autorita' competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~protocollo-art5 · fonte su Normattiva