Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori". All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003". All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi". Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 2 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-01;200~art1 · fonte su Normattiva