[1]Articolo IX
[2]Le Parti Contraenti, allo scopo di favorire la reciproca conoscenza della storia, della letteratura, delle arti plastiche, della musica, del teatro, della danza e della cinematografia, nonche' di ogni altra attivita' artistica e culturale, si impegnano a promuovere nei limiti del possibile:
- a)viaggi di scrittori, artisti, compositori, cineasti e di altre personalita' legate alla vita culturale, al fine di realizzare visite d'informazione, conferenze, o di partecipare ad esposizioni, festivals, concerti e spettacoli;
- b)congressi, conferenze, colloqui e seminari;
- c)esposizioni artistiche, scientifiche e documentarie;
- d)spettacoli teatrali e di danza;
- e)spettacoli, concerti o audizioni, sia di complessi artistici che di solisti;
- f)settimane o festivals cinematografici e proiezioni di films didattici, scientifici, artistici e culturali;
- g)diffusione di programmi radio-televisivi;
- h)diffusione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, tecniche ed altre.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
