[1]Articolo IX

[2]Le Parti Contraenti, allo scopo di favorire la reciproca conoscenza della storia, della letteratura, delle arti plastiche, della musica, del teatro, della danza e della cinematografia, nonche' di ogni altra attivita' artistica e culturale, si impegnano a promuovere nei limiti del possibile:

  • a)viaggi di scrittori, artisti, compositori, cineasti e di altre personalita' legate alla vita culturale, al fine di realizzare visite d'informazione, conferenze, o di partecipare ad esposizioni, festivals, concerti e spettacoli;
  • b)congressi, conferenze, colloqui e seminari;
  • c)esposizioni artistiche, scientifiche e documentarie;
  • d)spettacoli teatrali e di danza;
  • e)spettacoli, concerti o audizioni, sia di complessi artistici che di solisti;
  • f)settimane o festivals cinematografici e proiezioni di films didattici, scientifici, artistici e culturali;
  • g)diffusione di programmi radio-televisivi;
  • h)diffusione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, tecniche ed altre.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artix · fonte su Normattiva