Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi
Art. 2 — Ordine d'esecuzione
Piena e intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
