Art. 7 (Convenzione)
[1]per i crediti dei passeggeri
[2]1. Per quanto riguarda i crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave provocate dal medesimo evento, il limite della responsabilita' del proprietario della nave e' pari ad un ammontare di 46.666 unita' di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al certificato di navigabilita', ma non puo' essere superiore ai 25 milioni di unita' di conto. 2. Ai fini del presente articolo "crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave" significa ogni credito presentato da, o da parte di, qualsiasi persona trasportata da tale nave:
- a)in base ad un contratto di trasporto di passeggero; oppure
- b)che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
