Art. 3 (Allegato)
[1]Inviolabilita' delle sedi del Tribunale
[2]Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato e la responsabilita' dello Stato parte che ospita la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello rispetto alle sedi che saranno messe a disposizione da tale Stato parte.
Testo vigente dal 23 dicembre 2017
