[1]marittima ed aerea

[2]1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto in detto Stato. 2. Quando in conformita' dell'articolo 7 un'impresa di uno Stato contraente esercente la navigazione marittima in traffico internazionale puo' essere tassata nell'altro Stato contraente, l'imposta applicata in detto altro Stato deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti alle imprese impegnate in attivita' di trasporto marittimo ed aereo dalla partecipazione a "pools" marittimi o aerei di qualsiasi genere.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art8 · fonte su Normattiva