film realizzati in coproduzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi purche' realizzati in conformita' alle disposizioni legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per aver diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonche' i requisiti stabiliti dalle norme di procedura di cui al successivo art. 15. I film di coproduzione devono altresi' essere realizzati da imprese che posseggono una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorita' nazionali secondo le rispettive normative interne.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;202~accordo-art2 · fonte su Normattiva