1. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo verifica periodicamente l'attuazione del presente accordo al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo per cui esso e' inteso e dei suoi obiettivi a lungo termine («bilancio globale»). Tale verifica e' comprensiva e facilitativa, considera mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresi' conto dell'equita' e delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione. 2. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e periodicamente ogni cinque anni successivi, tranne che decida altrimenti. 3. Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera determinata a livello nazionale, le loro azioni e il sostegno conformemente alle disposizioni pertinenti del presente accordo, oltre che per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di azioni per il clima.

Testo vigente dal 10 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204~accordo-di-parigi-art14 · fonte su Normattiva