1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi metereologici estremi e gli eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, cosi' come riconoscono l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni. 2. Il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle conseguenze dei cambiamenti climatici e' sottoposto all'autorita' e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e puo' essere migliorato e rafforzato su decisione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 3. Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e facilitativo per quanto riguarda le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. 4. In maniera analoga, le aree di cooperazione e facilitazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono riguardare:

  • a)sistemi di allerta precoce;
  • b)preparazione alle emergenze;
  • c)eventi lenti a manifestarsi;
  • d)eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;
  • e)valutazione complessiva e gestione del rischio;
  • f)strumenti di assicurazione rischi, mutualizzazione dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative;
  • g)perdite non economiche;
  • h)resilienza delle comunita', dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi. 5. Il meccanismo internazionale di Varsavia collabora con gli organismi esistenti e i gruppi di esperti previsti dall'accordo, nonche' con le organizzazioni e gli enti specializzati pertinenti al di fuori dello stesso.

Testo vigente dal 10 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204~accordo-di-parigi-art8 · fonte su Normattiva