Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorita' ecclesiastica competente, puo' essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non piu' rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli gia' esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art14 · fonte su Normattiva