Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorita' ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art3 · fonte su Normattiva