[1]Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. L'autorita' statale e autorita' ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione. Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorita' competente nell'ordinamento canonico e' la Conferenza episcopale italiana.

[2]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art75 · fonte su Normattiva