di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro 1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nelle aziende, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita' con la legislazione e la prassi nazionali, di contribuire: a. alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro; b. alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambito dell'azienda; c. all'organizzazione di servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali dell'azienda; d. al controllo del rispetto della regolamentazione vigente per tali materie. 2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;207~protocollo-art3 · fonte su Normattiva