Convenzione e' emendata come segue: 3.1 Il preambolo e' emendato e sostituito dal seguente nuovo preambolo: "Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno della Danimarca, Il Governo della Repubblica di Finlandia, Il Governo della Repubblica Francese, Il Governo della Repubblica Federale di Germania, Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo del Regno di Norvegia, Il Governo del Regno di Spagna, Il Governo del Regno di Svezia, Il Governo della Confederazione Elvetica, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", Essendo inteso che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente; Essendo inteso che i Governi del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente; Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari; Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone acquistera' in futuro una grande importanza in molti campi diversi e per applicazioni industriali; Nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione; Basandosi sulla positiva cooperazione degli scienzati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo d'Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985 e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987; Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio Europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di Raggi X ad alte prestazioni ad uso delle loro comunita' scientifiche; Hanno convenuto quanto segue:" 3.2 L'Articolo 6 viene emendato e sostituito dal seguente nuovo articolo 6: "(1) La Parte Contraente francese mettera' a disposizione della Societa', gratuitamente e pronto per la costruzione, il sito Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4. (2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni: 33% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del premio di localizzazione pari al 10%), 23% per i Membri della Repubblica Federale di Germania, 14% per i Membri della Repubblica Italiana, 12% per i Membri del Regno Unito, 6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi, 4% per i Membri del Regno di Spagna, 4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia, 4% per i Membri della Confederazione Elvetica. Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da cio' escludendo il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione. (3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione, al netto di IVA, secondo le seguenti proporzioni: 27.5% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2%), 25.5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania, 15% per i Membri della Repubblica Italiana, 14% per i Membri del Regno Unito, 6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi, 4% per i Membri del Regno di Spagna, 4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia, 4% per i Membri della Confederazione Elvetica. Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre equamente i contributi dei Membri Francesi fino al 26% e dei Membri Tedeschi fino al 25%, dopodiche' si ridurra' il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quello attuale, a condizione che i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente non si riducano mai al di sotto del 4%. (4) Qualora il Consiglio si renda conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del Laboratorio ad opera della Comunita' Scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio puo' prendere misure adeguate per limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti non si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3."
Testo vigente dal 1 giugno 1995
