[1]Servizi

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da servizi resi nell'altro Stato contraente sono imponibili nei primo Stato. Tuttavia, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui sono resi i servizi laddove tali servizi siano servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, servizi tecnici o gestionali o servizi analoghi. Tuttavia, l'imposta cosi prelevata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti quando il beneficiario effettivo di tali pagamenti e' residente dell'altro Stato contraente. 2. Ai fini del presente Articolo l'espressione «servizi professionali» comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, o altre attivita' indipendenti di natura analoga. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il fornitore dei servizi, residente di uno Stato contraente, (i) esercita un'attivita' commerciale o industriale nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata; o (ii) dispone regolarmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per lo svolgimento della propria attivita'. In entrambi i casi menzionati (i) e (ii), i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta stabile organizzazione o base fissa, a seconda dei casi, in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 7.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;208~convenzione-art14 · fonte su Normattiva