[1]di altre disposizioni

[2]1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione di investimento o altri accordi, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. 3. Nel caso in cui' una Parte Contraente non abbia applicato detto trattamento, conformemente al paragrafo precedente, e l'investitore abbia conseguentemente subito un danno, gli investitori avranno diritto ad un indennizzo ai sensi dell'articolo 6.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art14 · fonte su Normattiva