[1]Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri
[2]In occasione di eventi sportivi transfrontalieri e' consentito - previa autorizzazione da parte delle autorita' competenti in materia di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti di' una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non e' consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.
Testo vigente dal 21 novembre 2016
