[1]Protezione, assistenza e rapporti di servizio
[2]1. Le Parti sono obbligate a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. 2. Relativamente al rapporto d'impiego e alla disciplina, gli agenti che sulla base del presente Accordo agiscono nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alle rispettive disposizioni nazionali.
Testo vigente dal 21 novembre 2016
