[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, avendo firmato in data odierna l'Accordo, con relativo Protocollo, sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito "l'Accordo": - riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la necessita' di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi aventi attivita' all'estero adempiano pienamente ai propri obblighi fiscali; - prendendo atto che il Liechtenstein si e' impegnato a rispettare lo standard dell'OCSE in materia fiscale e che persegue una strategia globale di compliance fiscale che include il supporto ai clienti italiani degli intermediari finanziari del Liechtenstein affinche' regolarizzino la propria posizione fiscale; - precisando che gli "intermediari finanziari del Liechtenstein" sono istituzioni finanziarie situate nel Liechtenstein; - prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la possibilita' di regolarizzare la propria posizione fiscale per le attivita' non dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili, attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure Programme, VDP) disponibile dal 1° gennaio 2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e resteranno liberi di depositare le proprie attivita' in qualsiasi Stato o giurisdizione; - disponendo che gli intermediari finanziari del Liechtenstein chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un'autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarita' delle attivita' depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana; - concordando che il significato dell'espressione "conti detenuti" presso un intermediario finanziario del Liechtenstein e' conforme al significato di "conti mantenuti" cosi come definito nel Commentario dell'OCSE sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX; - prendendo atto le richieste di gruppo ai sensi del presente Protocollo sono intese in conformita' con lo standard dell'OCSE come riportato nel Commentario del 2012 all'articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell'Accordo; - concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein; - convenendo che l'Italia e il Liechtenstein riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario; hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno parte integrante dell'Accordo:

[4]1. Il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Liechtenstein e Italia. 2. Fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le procedure di adeguata verifica (due diligence) previste dal modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure di adeguata verifica (due diligence) utilizzate per identificare titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano sulla legislazione antiriciclaggio del Liechtenstein e su ogni altra rilevante disposizione del Liechtenstein in vigore alla data in cui e' effettuata l'adeguata verifica (due diligence).

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;210~protocollo-aggiuntivo-art1 · fonte su Normattiva