[1]Lavoro subordinato
[2]1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a)il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b)le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che e' un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato. 4. Le indennita' di fine rapporto sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la persona risiedeva durante l'attivita' dipendente, a meno che l'altro Stato contraente, in cui l'attivita' dipendente era svolta, avesse diritti di imposizione in conformita' con i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15. In questo caso, tale indennita' di fine rapporto e' ripartita su base proporzionale tra gli Stati contraenti in cui l'attivita' e' stata svolta nel periodo cui si riferisce il pagamento dell'indennita' di fine rapporto.
Testo vigente dal 23 novembre 2016
