[1]Redditi immobiliari

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212~convenzione-art6 · fonte su Normattiva