[1]Protezione delle informazioni riservate

[2]Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale puo' ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui e' investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art58 · fonte su Normattiva